Sentenza TAR dell’8 aprile 2019

Direttamente dal dispositivo della sentenza:

(a) riunisce i ricorsi;

(b) accoglie parzialmente entrambi i ricorsi, nei limiti degli accertamenti e con gli adempimenti descritti in motivazione;

(c) respinge le domande risarcitorie in entrambi i ricorsi;

(d) respinge la richiesta di sequestro conservativo, con le precisazioni esposte in motivazione;

(e) compensa le spese di lite in entrambi i ricorsi;

(f) dispone che per ciascun ricorso il contributo unificato rimanga a carico della parte che lo ha anticipato.

Per quanto la complessità degli istituti giuridici in gioco nei due ricorsi che ciascuna parte aveva promosso contro l’altra (ricorsi le cui domande sono in entrambi i casi state parzialmente respinte e parzialmente accolte) ci spingano ad astenerci da commenti per comprendere meglio con i nostri legali la portata della sentenza (che li ha peraltro riuniti) ed i passi che dovremo quindi valutare, ciò che ci pare evidente è che il Giudice ha invitato le parti a confrontarsi direttamente dato che, come noto a chiunque, per modificare un contratto è necessario il consenso di entrambe le parti. Nel nostro caso il Comune ha invece modificato unilateralmente, e pure a lungo a nostra insaputa, il contenuto delle nostre obbligazioni di cui alla convenzione, salvo poi accusarci di non averle rispettate.